CONTRATTI PER MENZIONE AUTORE E VISIBILITA’
CONTRATTO PER MENZIONE AUTORE E VISIBILITA’
Prima della pubblicazione delle fotografie richiedere un contratto per la menzione dell’autore e la visibilità.
Le fotografie concesse in utilizzo per fini culturali rientrano nell’ipotesi di un preventivo per lavori commissionati o cessione di diritti d’uso, in cambio di specifica operazione destinata a conferire
visibilità al lavoro dell’autore.
Questa variante contrattuale può essere utilizzata per pattuire un’operazione in “cambio servizio”,
cioè uno scambio fra la prestazione fotografica (shooting apposito, o concessione di diritto di
utilizzo di immagini preesistenti) in cambio di un’operazione destinata a conferire visibilità all’autore.
Per “conferire visibilità” si intende tuttavia non la semplice concessione dei credits fotografici, ma
l’organizzazione e realizzazione – a cura del cliente – di una qualche iniziativa che espressamente
presenti il lavoro del fotografo.
Per intendersi, può essere considerata “merce di scambio” la pubblicazione di un articolo sulla
testata, o la realizzazione e diffusione di una videointervista su un sito del cliente, o l’inserimento di
un box di testo a latere del redazionale che utilizza le immagini, o la realizzazione di un corner di
presentazione dell’autore in occasione di una presentazione commerciale, o l’esposizione in uno
spazio pubblico di pannelli descrittivi del lavoro del fotografo, od altre operazioni simili, di diversa
visibilità e conseguentemente valore atto allo scambio con la prestazione concessa dal fotografo.
E’ possibile utilizzare il testo seguente in forma autonoma, o come clausola aggiuntiva da accorpare ad altri accordi più estesi.
1) Con questa scrittura privata si pattuisce un’operazione in
reciproco cambio servizio, tale che le prestazioni professionali del
fotografo (specificare nominativo e dati del fotografo) si
intenderanno concesse in cambio di un’operazione promozionale
realizzata e/o resa possibile dal Committente, e la cui natura e
visibilità vengono qui di seguito descritte.
Fotografo e Committente convengono e concordano che tali
operazioni promozionali abbiano potenziale valore equivalente al
servizio e/o ai diritti fotografici concessi dal Fotografo.
2) In virtù del presente accordo, il fotografo si impegna a:
a) realizzare vostre immagini destinate a (specificare testata,
mezzo, canale di distribuzione o, comunque, destinazione d’uso)
per una pubblicazione avente queste caratteristiche:
(specificare tipo di pubblicazione, utilizzo copertura, data di uscita,
durata, o qualsiasi elemento di reputi importante) __
oppure:
b) concedere diritti di utilizzo di immagini già esistenti, e descritte
nell’allegato a questo accordo, per queste finalità d’uso:
(specificare tipo di pubblicazione, utilizzo, copertura, data di uscita,
durata, o qualsiasi elemento di reputi importante) _.
3) In cambio, e con valore di corrispettivo, il Committente si
impegna a realizzare e/o rendere possibili le seguenti operazioni
promozionali a favore del fotografo: (descrivere con sufficiente
dettaglio le operazioni promozionali che si concordano essere
sufficientemente interessanti per l’Autore e considerate equamente
realizzabili dal Committente. Ad esempio: pubblicazione di un
articolo sulla testata, o realizzazione e diffusione di una
videointervista su un sito del cliente, o inserimento di un box di
testo a latere del redazionale che utilizza le immagini, o
realizzazione di un corner di presentazione dell’autore in occasione
di una presentazione commerciale, o esposizione in uno spazio
pubblico di pannelli descrittivi del lavoro del fotografo, od altre
operazioni simili)
4) Entrambe le parti prendono atto che la menzione del nome
dell’Autore in caso di immagini di carattere creativo discende, in
ogni caso, da un obbligo di legge, previsto espressamente dalla
legge 633/41 e successive modifiche. Oggetto di tale accordo,
quindi, non è la concessione della menzione del nome dell’autore
(comunque dovuta per obbligo di Legge, e che avverrà nelle
consuete forme d’uso qui di seguito descritte qui di seguito al
punto 5), ma le caratteristiche e la visibilità delle operazioni
promozionali descritte al punto 3)
5) Indipendentemente dalla natura delle immagini qui
commissionate, e dalla attuazioni delle operazioni promozionali
oggetto di cambio servizio e descritte al punto 3), l’utilizzo delle
immagini sarà accompagnato dall’indicazione del nome dell’autore
che verrà quindi riportato (specificare le modalità, ad esempio: in
apertura di pubblicazione, sotto i titoli di testa, a firma dell’articolo,
nel colofon della pubblicazione, a margine delle immagini, a fondo
pagina, in riquadro di home page, eccetera)
6) Le parti convengono che le prestazioni reciproche rappresentino
un accordo di baratto o permuta (barting aziendale) ai sensi
dell’articolo 1552 c.c.
Il valore nominale dell’operazione – basandosi sulla consuetudine
tariffaria del fotografo – viene valutato essere equivalente ad euro
_ più iva;
Come concordato, il controvalore attribuito delle operazioni
promozionali sarà equivalente.
Entrambi le parti fattureranno reciprocamente e nello stesso mese
uguali importi, specificando in fattura che trattandosi di prestazioni
in cambio servizio non esiste flusso di denaro, e che il mancante
flusso finanziario del corrispettivo economico viene compensato
con altra fattura di fornitura a debito.
Firma dei contraenti – data e luogo
“Fonte: modulistica contrattuale: TAU Visual”.
Professionista Associato ad Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual